Le parole dell’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta: “ripartiamo da dove ci eravamo lasciati ricordando con grande affetto e profonda stima Alberto Conti, presidente del Wwf e coordinatore del Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì, persona leale e sincera, sempre pronta al confronto nel rispetto delle diversità reciproche. Nel suo ruolo di Coordinatore del TAAF, ha lavorato in prima linea alla stesura del Regolamento riservando grande attenzione alle sfide ambientali e alla gestione e valorizzazione del patrimonio arboreo della città di Forlì”.
Oltre a disciplinare l’annoso tema dell’abbattimento delle alberature, il regolamento comunale contempla anche il problema delle potature che spesso vengono effettuate, in particolare da parte dei privati, in modo errato e nei periodi sbagliati, senza considerare alcuni aspetti fondamentali dello sviluppo e della conformazione delle piante (Art. 11).
“Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà. In particolare le potature andranno effettuate esclusivamente se finalizzate a garantire un armonico sviluppo a giovani alberi, per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale, nei casi di interferenza con elettrodotti o altre reti tecnologiche preesistenti e per allontanare parti aeree di esemplari arborei da manufatti, nel caso in cui l’albero sia allevato secondo una forma obbligata tradizionale ad uso ornamentale o produttivo (ad esempio Gelsi)….omissis…
Sono vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che eliminano la gemma apicale dell’albero, indipendentemente dal diametro della parte recisa e dalla lunghezza della porzione di tronco o ramo lasciata, e quelli praticati sulle branche superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente Regolamento, abbattimenti e come tali disciplinati”.
“In termini generali attraverso un intervento di potatura non è consentito asportare più del 25% della massa fotosintetizzante complessiva, ovvero della chioma, di un albero a foglia caduca e del 20% della chioma di una conifera e sono comunque vietati gli interventi che comportano una riduzione della chioma maggiore del 50%, alterando in modo permanente ed irreversibile il portamento e l’equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale. Le potature potranno essere effettuate solo in periodi consoni allo stato di sviluppo vegetativo annuale delle piante, salvo i casi autorizzati dal dirigente responsabile del Verde per motivate ragioni di priorità. In linea generale, per le specie decidue non si può potare nel periodo corrispondente all’emissione delle foglie e nel periodo di perdita delle foglie”.
Non è esente dalle norme del Regolamento la difesa delle piante in aree di cantiere (Art. 13): “I responsabili delle aree di cantiere sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare danneggiamenti della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, costipamento del terreno ed altri danni simili). Tutti i progetti ed i relativi capitolati di esecuzione, riguardanti aree verdi con presenza di alberature o altre piante di particolare pregio, prevedono obbligatoriamente un piano di difesa e salvaguardia delle piante e della vegetazione, redatto da un tecnico abilitato”.
Nel Regolamento, infine, all’Art.14 appaiono anche norme che spesso vengono eluse dai cittadini che sono proprietari di aree verdi: “I proprietari di aree verdi devono provvedere alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità di aree o strutture pubbliche, o che risultano di pregiudizio all’incolumità pubblica. I proprietari di aree incolte devono provvedere periodicamente, almeno due volte all’anno, alla loro manutenzione mediante sfalcio e contenimento delle vegetazioni indesiderate e all’asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l’igiene pubblica. Tale obbligo si applica solo alle aree del territorio urbanizzato e ad una fascia di metri 2,50 lungo i confini delle restanti aree”.