La notizia dei sei studenti di una scuola media di Piacenza che sabato scorso a Ponente di Cesenatico hanno rischiato di annegare, è apparta su molti quotidiani locali, alcuni nazionali e perfino su RaiNews. Nonostante la bandiera rossa cinque femmine e un maschio con un’età compresa tra i 12 e i 13 anni hanno deciso di fare il bagno. Ma a causa delle forti raffiche di vento sono stati trascinata al largo. Questo episodio che poteva trasformarsi in una tragedia merita alcune considerazioni di carattere informativo utili a chiunque.
Innanzi tutto è bene sapere che la bandiera rossa non integra un obbligo o vieta per legge di entrare in acqua ma avvisa i bagnanti che la situazione è pericolosa. Ciò significa anche che tale pericolo può condizionare perfino la scelta di intervenire o meno da parte dei marinai di salvataggio. Lo sapevate? È vero che il salvataggio svolgendo un servizio di pubblica utilità è responsabile penalmente di eventuali negligenze. Ma sempre di negligenze si deve trattare. Per intenderci, se il dipendente di un fruttivendolo si addormenta e non apre il negozio non finisce in tribunale, mentre un salvataggio che dormisse in torretta e nel frattempo affogasse qualcuno ne risponderebbe penalmente. Detto ciò è opportuno precisare che non è obbligato a rischiare la vita per salvare un bagnante nel caso in cui, bandiera rossa issata, le condizioni del mare siano proibitive. Ed è abbastanza logico che sia così, a nessuno può essere imposto di fare l’eroe per salvare uno scemo.
È ovvio che poi di fatto i marinai di salvataggio intervengono sempre, magari collaborando tra loro, magari con mezzi che permettono di affrontare condizioni di mare difficili come la moto d’acqua, ma lo fanno a loro rischio e pericolo e soprattutto per loro scelta. La bandiera rossa informa tutti che in quelle condizioni un eventuale salvataggio è più problematico e comunque non sarà obbligatorio.
Un’altra sfaccettatura legislativa della bandiera rossa che molti non conoscono è il fatto che il marinaio di salvataggio, in particolari e precisi casi, ha il potere di impedire l’entrata in acqua di alcuni soggetti: i minorenni, le persone incapaci per malattie di mente o corpo o vecchiaia se non accompagnati. Anche agli ubriachi è consentito impedire l’entrata in mare. Nel caso poi il salvataggio non riesca a fermare i suddetti soggetti deve segnalare il fatto all’autorità competente che provvederà a denunciare i responsabili per abbandono di minore (Art.591c.p.). Nel caso in cui l’abbandono venga commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore, quindi nel caso degli alunni di Piacenza dai professori, o dal coniuge, le pene sono maggiori.
Giorgio Venturi