Ormai è una moda diffusa, ma anche molto pericolosa. A tal punto che il Ministero ha diramato una nota esplicativa sul divieto di utilizzo delle lanterne volanti. “Il Ministero dell’Interno – spiega la nota – ritiene doveroso annoverare tale utilizzo quale accensione pericolosa rientrante tra le disposizioni previste dall’art. 57 del TULPS. Con riferimento alle criticità evidenziate da taluni uffici – continua la nota del Ministero – in relazione al lancio delle lanterne volanti, si sottolinea come questa attività sia oggetto, proprio a fronte dell’intrinseca pericolosità per l’ambiente e il traffico aereo, di particolari restrizioni o divieti da parte di altri Stati.
Si ritiene quindi questa pratica come accensione pericolosa rientrante tra le disposizioni dell’art. 57 del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza). In merito appare di particolare rilievo il parere negativo per il lancio di lanterne volanti, espresso dall’ufficio Protezione Civile del Comune di Pisa, che ha giustificato il divieto in relazione all’elevato rischio di propagazione incendi. Anche l’utilizzo di tali prodotti in occasioni di “feste private” configura la fattispecie di accensione pericolosa e tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 703 del Codice Penale. Di seguito riportiamo l’art. 57 del TULPS e l’art. 703 del CP:
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.
Cosa dice il Codice Penale.
Art. 703 Codice Penale. Accensioni ed esplosioni pericolose. 703. Accensioni ed esplosioni pericolose. (1)
Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco [c.p. 704] (2), accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103 (3). Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese [c.p. 420] (4).
(1) Il reato previsto in questo articolo è escluso dalla depenalizzazione, ai sensi dell’art. 34, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.(2) Vedi l’art. 57, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e gli artt. 81, 110 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L’art. 73 del regolamento ora citato autorizza i prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati del pubblico ministero a portare, senza licenza, armi per la difesa personale.(3) L’ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell’art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
(4) Vedi gli artt. 1, 2 e 34 L. 18 aprile 1975, n. 110, in materia di armi, munizioni e esplosivi, nonché il primo e il secondo comma dell’art. 5, L. 8 agosto 1977, n. 533, sull’ordine pubblico.